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1. NOME, SEDE E SCOPO
Art. 1.
Sotto la denominazione di Tennis Club Giubiasco con sede a Giubiasco esiste un'associazione avente per scopo la pratica e lo sviluppo dello sport del tennis.
Art. 2.
L'associazione è affiliata alla Federazione Svizzera di Tennis.
2. SOCI
Art. 3.
Il club è composto di soci attivi, juniori, sostenitori ed onorari.
a. soci attivi:
è socio attivo colui che svolge attività tennistica nel club che compie almeno 19 anni nel corrente dell' anno.
b. soci juniori :
è socio juniore colui che svolge attività tennistica nel club, che compie al massimo 18 anni nel corrente dell'anno.
c. soci sostenitori:
è socio sostenitore colui che non svolge attività tennistica nel club, (privati o enti pubblici) ma che dimostra interesse verso il Club pagando una tassa speciale fissata ogni anno dall' Assemblea generale. Non ha diritto di voto, ma può assistere e chiedere la parola nelle Assemblee.
d. soci onorari :
è socio onorario chi, per speciali benemerenze verso il Club, venga proposto tale dal Comitato ed eletto da una Assemblea generale.
Il socio onorario è esonerato dal pagamento delle tasse sociali e gode di tutti i diritti dei soci attivi. Il numero dei soci onorari non può superare il
5 % dei soci attivi ai sensi di questo statuto.
Art. 4.
La qualità di socio viene acquisita con il pagamento della tassa sociale per l'anno in corso; inoltre per i nuovi soci dopo che il Comitato ha accettato la domanda di ammissione. La tassa sociale deve essere versata prima dell'inizio dell'attività agonistica.
Art. 5.
Le dimissioni da socio devono essere inoltrate al Comitato per iscritto al più tardi entro il 31 marzo.
Art. 6.
I soci che nuocessero agli interessi del Club o comunque che si rendessero indegni, possono essere espulsi dal club su decisione del Comitato, il quale riferirà del caso alla prossima Assemblea generale.
L'espulsione dev'essere notificata agli stessi per lettera raccomandata.
Gli obblighi finanziari dell'espulso per l'anno in corso non cessano in virtù dell'espulsione medesima.
3. ORGANI DELLA SOCIETA'
Art. 7.
Gli organi del Club sono:
a. L'assemblea generale (ordinaria o straordinaria)
b. il Comitato
c. la Commissione tecnica
d. i revisori dei conti.
Art. 8.
L'Assemblea generale ordinaria ha luogo alla fine della stagione sportiva e cioè possibilmente entro il 30 novembre. L'Assemblea generale straordinaria è convocata del Comitato secondo le necessità o su domanda fatta a mezzo lettera raccomandata da un socio attivo e confermata da almeno un quinto dei soci del Club aventi diritto di voto.
Art. 9
L'Assemblea generale delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti. Essa prende le sue decisioni a maggioranza assoluta.
In caso di parità, decide il voto del Presidente.
Art. 10.
All' Assemblea generale hanno diritto di voto i soci onorari, attivi e i soci juniori che compiono almeno 15 anni nell'anno in corso.
Art. 11.
Sono di competenza dell' Assemblea generale:
1. Accettazione del verbale dell' Assemblea precedente.
2. Approvazione dei rapporti del Presidente e del Commissario Tecnico.
3. Approvazione del rapporto finanziario e del rapporto dei revisori.
4. Nomina del Presidente, e su proposta dello stesso, il resto del Comitato; nomina dei revisori e su proposta del Commissario Tecnico, la commissione tecnica.
5. Discussione delle proposte del Comitato e dei soci.
6. Fissazione delle tasse sociali e di eventuali tasse di ammissione.
7. Nomina dei soci onorari.
8. Modifica degli statuti.
9. Scioglimenti o fusione del Club e destinazione del patrimonio sociale. 10. Eventuali.
Art. 12.
L'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Comitato con avviso scritto per posta elettronica ai soci aventi diritto di voto almeno 20 giorni prima della data stabilita. Ai soci che non dispongono di un indirizzo di posta elettronica, la convocazione avverrà via posta. Unitamente alla convocazione dovrà essere recapitato l'ordine del giorno con le relative trattande.
Art. 13.
Eventuali proposte dei soci per 1'Assemblea generale devono essere inviate per iscritto al Comitato, almeno 14 giorni prime dell' Assemblea generale.
Il Comitato le sottoporrà all'Assemblea generale nella trattanda relativa.
Art. 14.
La modifica degli statuti può avvenire dietro proposta del Comitato o su richiesta di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.
Art. 15.
Il Comitato viene nominato, su proposta del Presidente dall' Assemblea generale e rimane in carica per 2 anni.
E' composto da 5 a 11 membri.
Esso è responsabile unicamente del suo operato durante il biennio in cui è in carica, e la sua responsabilità cessa con l'Assemblea generale di chiusura del secondo anno.
Tutti i membri del Comitato uscente possono essere rieletti.
Se un membro del Comitato dimissiona durante il biennio, deve essere sostituito il più presto possibile del Comitato. Per un'eventuale sostituzione del Presidente è convocata una Assemblea generale straordinaria.
Art. 16.
Il Comitato rappresenta il Club di fronte ai terzi, ed è responsabile per tutta l'amministrazione e la vita sociale del Club.
Il Club è vincolato dalla firma collettiva a due fra il Presidente e un membro del Comitato.
Il Comitato è convocato del Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri. Le sue delibere sono valide se sono presenti almeno la metà dei suoi membri; in caso di parità di voti decide il voto del Presidente.
Art. 17.
Il Comitato si compone dei seguenti membri:
a. Il Presidente:
dirige le Assemblee e le sedute del Comitato, rappresenta il Club in tutte le sue attività.
b. Il Vice-Presidente:
aiuta nelle sue funzioni il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza.
c. Il Cassiere :
sbriga tutti gli affari finanziari e tiene la contabilità del Club.
d. Il Segretario:
tiene i verbali delle Assemblee, sbriga la corrispondenza, tiene il controllo della lista dei soci e si occupa dell' Archivio del Club.
E' a disposizione della Commissione Tecnica per l'organizzazione delle manifestazioni.
e. Il Commissario Tecnico:
presiede la Commissione Tecnica.
Elabora il programma sportivo dell'annata, dirige le manifestazioni sportive e si occupa dei regolamenti interni.
f. Membri:
sono a disposizione del Comitato per mansioni particolari e per comune aiuto ai membri stessi.
Art. 18.
La Commissione Tecnica è nominata, su proposta del suo Presidente, dalla Assemblea generale e si compone da 3 a 7 membri. Essa rimane in carica per 2 anni e i suoi membri sono rieleggibili. I membri della Commissione Tecnica possono far parte del Comitato, il Commissario Tecnico deve rappresentare la Commissione Tecnica in seno al Comitato.
La Commissione Tecnica è tenuta a redigere un regolamento di gioco, organizza le lezioni e tutta l'attività sportiva.
Art. 19.
I 2 revisori nominati dall' Assemblea generale restano in carica 2 anni. Essi faranno il controllo contabile, dando poi rapporto con relazione scritta all'Assemblea generale.
4. FINANZE
Art. 20.
Le entrate del Club sono: tasse sociali (eventualmente tasse di ammissione), ricavi dalle manifestazioni, donazioni, entrate diverse.
L'importo delle tasse sociali è fissato dall'Assemblea generale per la stagione susseguente.
Art. 21.
Gli impegni finanziari dell'associazione sono garantiti unicamente del patrimonio sociale, esclusa qualsiasi responsabilità dei singoli soci.
I soci come tali non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale che rappresenta l'unica garanzia del Club stesso.
5. ASSICURAZIONI
Art. 22.
Il Club risponde per eventuali furti con scasso o danni per incendi degli indumenti personali, esclusi denaro e oggetti di valore.
6. DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23.
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, fanno stato le disposizione del Codice delle obbligazioni e del Codice civile svizzero.
Art. 24.
Lo scioglimento del Club non potrà essere deciso che in occasione di una Assemblea generale straordinaria convocata specialmente a questo scopo, e non avendo che tale trattanda all'ordine del giorno.
A questa assemblea dovranno essere presenti almeno i tre quarti degli iscritti aventi diritto di voto. Le decisioni non potranno essere valevoli che a maggioranza dei tre quarti dei membri presenti.
Nel caso in cui questo quorum non fosse raggiunto, l'Assemblea, passata mezz'ora, inizierà i lavori le cui decisioni saranno valevoli solo con la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti aventi diritto di voto. Qualora l'Assemblea non dovesse raggiungere un risultato positivo, una nuova assemblea sarà convocata nei 30 giorni successivi con lo stesso ordine del giorno.
Le decisioni saranno valevoli qualunque sia il numero dei soci presenti e a maggioranza relativa.
Art. 25.
In caso di scioglimento, l'Assemblea generale prenderà le disposizioni necessarie per la liquidazione.
Essa deciderà della destinazione dell'eventuale saldo attivo. Il Comitato funziona come organo esecutivo per la liquidazione.
Esso darà scarico del suo mandato a una Assemblea generale di chiusura.
Art. 26.
Il presente statuto, accettato all' Assemblea generale del 29 novembre 2014, sostituisce lo statuto dell'edizione 1976, ed entra immediatamente in vigore.
Giubiasco, 29 novembre 2014
TENNIS CLUB GIUBIASCO
Il presidente : Giorgia Carpi Polzgütter
La Segretaria : Giada Mossi